CODICE CONDOTTA TIFOSI
CAVESE 1919 SRL
CODICE DI CONDOTTA PER I TIFOSI
Aggiornato al 6 agosto 2024
INDICE
LINEE GUIDA DEL CODICE DI CONDOTTA TERMINI E DEFINIZIONI
DESTINATARI
AZIONI DELLA CAVESE 1919 SRL OBBLIGHI
CAPO I – I COMPORTAMENTI
- RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
- LEALTA’ SPORTIVA
- CORRETTEZZA, IMMAGINE E DECORO
- ATTI VIOLENTI, INSULTI E DISCRIMINAZIONE
- ORDINE PUBBLICO
- SUPPORTER LIAISON OFFICER (SLO)
CAPO II – IL SISTEMA DI GRADIMENTO
- SANZIONI
- PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- RIESAME
CAPO III– DISPOSIZIONI FINALI
- RISERVA DI MODIFICA
CAPO IV – TRATTAMENTI DATI PERSONALI
- PRIVACY
LINEE GUIDA DEL CODICE DI CONDOTTA
La società CAVESE 1919 SRL (di seguito anche “società”) vuole farsi promotrice di un nuovo modello di gestione delle competizioni sportive, perseguendo le finalità dell’etica sportiva e la valorizzazione della dimensione sociale del gioco del calcio. Tali obiettivi devono essere sviluppati elevando i valori etici e sociali dello sport in tutte le declinazioni delle pari opportunità, del fair play, delle occasioni di aggregazione, integrazione e di solidarietà, rendendo l’evento calcistico anche uno strumento di formazione ed educazione, tanto per i propri che per gli altrui sostenitori, in un’ottica di superamento delle barriere tra individui e/o gruppi.
In tale prospettiva, tutti coloro che accedono all’impianto sportivo in veste di spettatori, al pari degli altri protagonisti della competizione sportiva propriamente detta, devono dare il proprio fattivo contributo per favorire uno svolgimento sereno e sicuro dell’evento, valorizzando fattori e principi fondanti dello sport quali la partecipazione, il divertimento e la passione.
La società incoraggia i tifosi a promuovere iniziative tese ad un migliore coinvolgimento del tessuto sociale, avvicinando sostenitori e sportivi di tutte le età alla manifestazione sportiva ma anche di aggregazione ed integrazione, attraverso un’azione che favorisca il superamento delle differenze.
Per il raggiungimento di tali fini, la società ha adottato, ai sensi dell’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come modificato dal Comunicato della F.I.G.C. n. 139 del 17 giugno 2019) e della Circolare della F.I.G.C. dell’8 maggio.2018, il presente “CODICE
DI CONDOTTA PER I TIFOSI “ della società CAVESE 1919 SRL.
Tale Codice si integra con il CODICE ETICO (paragrafo 14) di cui al “Modello Organizzativo, Gestione e Controllo” adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001 (di seguito anche “Modello 231/2001”) e con il REGOLAMENTO D’USO dello Stadio “Simonetta Lamberti” o di ogni altro impianto comunque utilizzato oppure a disposizione a qualunque titolo dalla società stessa in uso (di seguito “impianto sportivo”),
Il Presente Codice esprime i principi etici e comportamentali a cui si riconosce valore primario, così come le misure e le iniziative che saranno intraprese dalla società nei confronti di coloro che dovessero tenere comportamenti in contrasto con le relative previsioni o che comunque possano ledere l’immagine o la reputazione della società stessa.
Nell’ambito del presente Codice di Condotta è, inoltre declinato il cosiddetto “SISTEMA
DI GRADIMENTO”, mediante il quale la società assicurerà la valutazione e la gestione delle condotte non conformi alle previsioni ed ai principi di seguito enunciati.
TERMINI E DEFINIZIONI
Area Riservata. Lo si intende lo spazio compreso tra le barriere di prefiltraggio ed i tornelli.
Area Massima di Sicurezza. La porzione di stadio compresa all’interno del recinto dei Tornelli.
Codice Etico. Il Codice Etico di cui al “Modello Organizzativo, Gestione e Controllo” adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001 e consultabile presso la sede sociale oppure presso il sito web della società.
Impianto Sportivo. Lo Stadio Comunale “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (Sa), se non diversamente segnalato o disposto dalle Autorità Pubbliche, dal club oppure dagli Organismi Sportivi, presso il quale si svolge l’evento per il quale si autorizza l’ingresso, a seguito dell’acquisto del titolo d’accesso, nonché tutte le aree di pertinenza al suo interno, occupate o utilizzate dalla società, compresa l’area riservata. Inoltre si intendono tutti gli impianti in cui, con emissione di titoli d’accesso e/o con finalità diversa dalla gara, comunque svolge attività sportiva la società.
Delegato alla Sicurezza. La persona incaricata dalla società quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché della direzione e del controllo degli Steward.
Evento (oppure gara oppure partita oppure manifestazione/competizione sportiva). Ogni manifestazione calcistica di Serie A, Serie B, Lega Pro, Coppa Italia, Campionati Giovanili nonché tutte le competizioni organizzate nell’ambito della FIGC e le competizioni internazionali e le amichevoli che si svolgeranno nello stesso impianto sportivo, organizzate e gestite dalla società. Inoltre, ogni situazione in cui vi è attività sportiva anche non agonistica o compresa in un calendario/campionato.
Modello 231/2001. Il “Modello Organizzativo, Gestione e Controllo” adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001, consultabile presso la sede sociale oppure presso il sito web della società.
Organo di Vigilanza. L’organo di Vigilanza di cui al “Modello Organizzativo, Gestione e Controllo” adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001.
Punti Vendita Ufficiali. I punti vendita in cui sono distribuiti – anche su piattaforma digitale – i titoli di accesso emessi dalla società.
Regolamento d’Uso. Il complesso di norme che regolano l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo durante le manifestazioni sportive, così come individuabile e consultabile presso la sede sociale oppure presso il sito web della società.
Società. La società CAVESE 1919 SRL.
Supporter Liason Officer. L’incaricato del club alla relazione con i tifosi, al fine di garantire una corretta interazione tra le parti.
Titolare. L’intestatario del titolo d’accesso all’ impianto sportivo, sia esso per singolo evento o in abbonamento/carte fidelizzazione, per tutti o alcuni degli eventi.
Titolo d’Accesso. Il biglietto nominativo emesso dai rivenditori utilizzati e valevole per l’accesso all’Impianto Sportivo per un singolo evento o per la durata di una stagione calcistica, nonché ogni eventuale altro titolo che consenta la partecipazione all’evento.
DESTINATARI
Per destinatari si intendono quanti – siano essi propri sostenitori oppure anche partecipanti all’evento inclusi i tifosi delle squadre avversarie – hanno l’obbligo di condividere con la società i principi etici e comportamentali inseriti all’interno del presente Codice di Condotta e del Codice Etico (paragrafo 14) di cui al Modello 231/2001 .
Il presente Codice definisce gli obblighi che incombono su tutti i sostenitori/tifosi che acquistano un titolo di accesso e/o partecipano a diverso titolo alle manifestazioni sportive/eventi a cui partecipa la società CAVESE 1919 SRL.
In particolare, si ricorda che l’accesso all’impianto sportivo è subordinato al possesso di un documento di identità da esibire, secondo richiesta, agli steward per verificarne la corrispondenza con l’intestatario del titolo di accesso.
Ulteriori controlli, al momento dell’ingresso negli impianti sportivi, possono essere richiesti – oltre che dalla Forze dell’Ordine – anche dagli steward mediante metaldetector e/o controllo tattile (“pat down”), al fine di evitare che si introducano materiali illeciti, proibiti oppure semplicemente pericolosi.
Si ricorda che il titolo d’accesso – rilasciato previo rilascio di dati anagrafici – è personale e non può essere ceduto a terzi (salvo specifica procedura), va conservato fino all’uscita e mostrato in qualsiasi richiesta da parte di steward e Forze dell’Ordine. Esso dà diritto ad occupare il posto assegnato ed è obbligo del titolare non occuparne altri, anche liberi, a meno che non espressamente autorizzato dalla società.
All’interno dell’impianto sportivo, nell’Area Riservata e nell’Area di Massima Sicurezza, sono attive registrazioni in videosorveglianza (video ed audio) le quali, nel rispetto delle normative sulla privacy, potranno essere utilizzate dalla società ai fini delle attività di controllo e di verifica dei comportamenti per la definizione delle sanzioni di cui ai successivi paragrafi 7, 8 e 9.
AZIONI DELLA SOCIETÀ CAVESE 1919 SRL
Per l’ottimale diffusione e sensibilizzazione dei propri tifosi e della più amplia platea degli stakeholders coinvolti in occasione delle attività, manifestazioni ed eventi sportivi, la società sarà attivamente impegnata a:
- instaurare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori attraverso la predisposizione, la promozione ed il sostegno ai progetti ed alle iniziative che possano contribuire a migliorare la qualità dell’evento sportivo e la diffusione di valori e principi positivi finalizzati alla sana competitività e riuscita degli stessi;
- attivare canali di informazione e di comunicazione, attraverso media specifici oppure anche tradizionali, destinati ai propri tifosi, nell’intento di favorire la conoscenza da parte di questi ultimi delle normative in vigore e di collaborare ad una partecipazione consapevole all’evento;
- supportare, attraverso la presenza di propri rappresentanti, le attività di coloro che si recano in trasferta per la soluzione di eventuali problemi che dovessero verificarsi, sempre compatibilmente con le norme in vigore.
OBBLIGHI
Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare il Codice di Condotta ed il Regolamento d’Uso dell’impianto sportivo, nonché il Codice Etico (paragrafo 14) di cui al Modello 231/2001, i quali complessivamente intesi, costituiscono e integrano sul piano giuridico e sostanziale il rapporto contrattuale che si instaura tra la Società e ciascun partecipante. L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite organizzate dalla società, o
comunque l’accesso all’impianto presso cui si svolgono eventi, manifestazioni o attività sportive della società stessa, comporta l’integrale accettazione delle disposizioni del Codice di Condotta, del Codice Etico (paragrafo 14) di cui al Modello 231/2001 e del Regolamento d’Uso ratione temporis vigenti, anche con riguardo al sistema di gradimento ed alle misure ivi previste in caso di violazione, nonché l’impegno a rispettarne le relative previsioni.
Al fine di consentire l’adeguata e compiuta conoscenza, i documenti sopra richiamati sono pubblicati e consultabili presso la sede sociale e sul sito internet della società e si danno per letti, conosciuti ed accettati con la semplice condizione della conclusione dell’atto di acquisto di un titolo (biglietto o abbonamento) o comunque con la semplice partecipazione fisica di un destinatario agli eventi sopra indicati.
Capo I.
I COMPORTAMENTI
1. RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
Il presente Codice dovrà rappresentare la misura dello standard di comportamento dei tifosi nelle attività di supporto e di sostegno alla società ed alla squadra.
Tali comportamenti devono essere attenti ai valori etici ma anche consapevoli rispetto della normativa vigente, tanto a livello nazionale che internazionale.
La società esprime gratitudine verso ogni manifestazione di sostegno e supporto dei propri tifosi in occasione delle gare sportive, ma queste devono essere ricondotte all’interno delle norme previste e, nondimeno, non devono costituire un pericolo per l’altrui incolumità e/o l’ordine pubblico.
È fondamentale che i destinatari assicurino un comportamento sempre corretto, improntato al rispetto di tutti coloro che partecipano all’evento (primi fra tutti, a titolo di esempio e non esaustivo, gli altri destinatari ed i giocatori in campo, etc.) nonché di coloro che operano per preservare l’ordine pubblico ed assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, inclusi gli Steward e le Forze dell’Ordine.
In questo senso, i principi e le previsioni del Codice di Condotta devono ritenersi valide – e come tali devono essere rispettate – anche in relazione alle gare disputate dalla società in trasferta o, comunque, in impianti diversi da quello casalingo.
In nessun caso, la pretesa di agire nell’interesse o a vantaggio della società può giustificare comportamenti non conformi con la normativa vigente, il Codice di Condotta o il Regolamento d’Uso.
2. LEALTA’ SPORTIVA
Le forti ricadute sul piano sociale dell’attività sportiva per il tramite espresso dai valori del fair play e della lealtà dei comportamenti, rappresentano un obiettivo che la società intende perseguire al meglio sulla via dell’aggregazione e dell’integrazione dei destinatari.
A questi ultimi, pertanto, sono vietati comportamenti contrari a tali indicazioni quali:
- compiere, anche per il tramite di soggetti terzi, atti diretti o comunque potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento o il risultato delle gare;
- offrire, in qualsiasi forma – anche indiretta o per il tramite di interposta persona – denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati della CAVESE 1919 SRL o di altra società con l’obiettivo di alterare il risultato di una gara;
- ricorrere a violenza o minaccia o qualunque altra forma di induzione per far compiere a dirigenti o tesserati – anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona – attività comunque finalizzate alla alterazione del risultato di una gara;
- proporre richiesta di denaro o di altre utilità non dovute – anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona – a dirigenti o tesserati della CAVESE 1919 SRL o di altre società per l’ottenimento di indebiti benefici.
La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata nei termini e con le misure di cui al par. 7.A, lett. c) e d).
3. CORRETTEZZA, IMMAGINE E DECORO
I tifosi rappresentano una componente fondamentale del percorso sportivo ed è intenzione della società favorirne una partecipazione che si sviluppi sempre all’insegna della correttezza dei comportamenti, eticamente positivi e rispettosi del decoro e dell’immagine. Al fine di tutelare lo svolgimento corretto delle competizioni sportive nonchè l’immagine e la reputazione della società, sono vietate le condotte tese a:
- danneggiare, deteriorare, imbrattare, sporcare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto sportivo;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- introdurre e vendere all’interno dell’impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, salvo non preventivamente autorizzate dalle autorità competenti;
- introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni richieste alle autorità competenti;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, che siano diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società;
- accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- tenere all’interno o nell’area riservata esterna dell’impianto sportivo comportamenti contrari al decoro, alla pubblica decenza, alla morale, al buon
costume o comunque alle indicazioni della società con riguardo a specifici settori dello Stadio;
- occupare all’interno dell’impianto sportivo un posto diverso da quello loro assegnato in virtù del titolo di accesso, salvo se non espressamente autorizzati dalla società su autorizzazione delle competenti autorità.
In aggiunta a quanto sopra, la società si riserva la facoltà di ritirare il proprio gradimento, secondo modalità e termini di cui al successivo paragrafo 7 (“sanzioni”), a seguito di comportamenti posti in essere anche al di fuori dell’impianto sportivo o comunque in relazione a eventi diversi dalle gare della CAVESE 1919 SRL, quali quelli riconducibili a:
- manifestazioni espressive di insulto o di offesa, o inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo, qualora esternate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o sui “social media”;
- partecipazione a, o coinvolgimento in, disordini, scontri, risse o comunque in altri
fatti che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale;
- partecipazione, accertata con sentenza dell’Autorità Giudiziaria, a fatti costituenti reato e puniti con la reclusione superiore a tre anni;
- illecita utilizzazione dei marchi di proprietà della società o di cui quest’ultima sia comunque licenziataria;
- illecita riproduzione di video, suoni, immagini, programmi, ecc., in violazione dei diritti d’autore della società.
La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata nei termini e con le misure di cui di seguito:
- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), k), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. m), n), o), p), q), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. c), d), e), f), g), h), i), j), l), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c), e d).
4. ATTI VIOLENTI, INSULTI E DISCRIMINAZIONE
La società ritiene che tra i valori primari debbano esserci quelli di rifiuto di ogni forma di violenza, di offesa o di discriminazione sulla base, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, di differenze riconducibili al sesso, alla razza, alla sessualità, allo stato di salute, alla nazionalità, all’origine territoriale o etnica, alle opinioni politiche, alle credenze religiose.
Sono vietate le condotte dirette, oppure anche di incitamento ed induzione, rappresentate da:
- cori ed espressioni inneggianti in qualunque modo alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo;
- cori ed espressioni costituenti offesa oppure anche insulto, anche in forma indiretta;
- introduzione e/o l’esposizione di striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto;
- qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri destinatari, di tifosi, di personale di servizio, di rappresentanti delle Forze dell’Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, etc.
La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata nei termini e con le misure di cui al successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d).
5. ORDINE PUBBLICO
La capacità di tutelare l’ordine pubblico e di garantire l’incolumità degli spettatori, degli atleti e di tutti coloro che operano nell’ambito delle manifestazioni sportive, presuppone, parimenti con la volontà della società – qui chiaramente espressa – di porre azioni di
sensibilizzazione e modelli comportamentali anche comportamenti positivi posti in capo ai destinatari, a cui non solo è fatto obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento o condotta idonea a costituire un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità individuale, ma anche di cooperare con le Forze dell’Ordine, con il personale di servizio e con la società al fine di preservare il regolare e corretto svolgimento delle gare nonché per far cessare eventuali comportamenti vietati o pericolosi.
Si individuano come pericolose e sono quindi espressamente vietate le condotte di:
- introduzione nell’impianto sportivo di pietre, coltelli, armi, oggetti atti o idonei ad offendere o a contundere, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (tipo puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità dei soggetti presenti nell’impianto;
- accensione e/o utilizzo e/o lancio, in direzione del campo di gioco o di altri settori, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile;
- lancio dagli spalti, in direzione del campo di gioco o di altri settori, oggetti in qualsiasi modo potenzialmente atti ad offendere o contundere;
- accensione di fuochi all’interno dell’impianto sportivo;
- introduzione di cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell’evento;
- Introduzione di ombrelli, con eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori;
- introduzione di stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;
- sosta e/o stazionamento in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- arrampicata su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- introduzione e/o vestizione di pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli steward e degli altri addetti ai servizi;
- accensione indebita, ad esempio mediante scavalcamenti di divisori ed altre strutture, a un settore diverso da quello riportato sul titolo di accesso;
- cessione del proprio titolo di accesso alla gara in violazione della normativa vigente e/o degli accordi con la società;
- ostacolo in qualsiasi modo alle Forze dell’Ordine, al personale di servizio o al personale della società intervenute per porre fine a comportamenti contrari alle previsioni del presente Codice di Condotta.
La violazione di una o più delle sopra esposte ipotesi sarà sanzionata nei termini e con le misure di cui di seguito:
- per le condotte di cui sopra alle lett. a), b), c), d), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a), b), c) e d);
- per le condotte di cui sopra alle lett. e), f), g), h), i), j), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b);
- per le condotte di cui sopra alle lett. k), l), m), potranno applicarsi le misure previste dal successivo par. 7.A, lett. a) e b).
Nel quadro delle presenti prescrizioni, si fa richiamo alle normative vigenti in relazione alle
misure di sicurezza e di controllo disposti dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i controlli dei titoli e dei documenti per accedere allo Stadio, le verifiche su striscioni ed altri oggetti da introdurre nell’impianto, il divieto di introdurre materiale ed oggetti vietati, etc.), che riguardano:
- l’eventuale incedibilità dei titoli di accesso allo Stadio;
- l’eventuale sequestro di materiale e oggetti vietati;
- il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all’interno del settore loro dedicato;
- l’adozione di restrizioni per l’accesso.
6. SUPPORTER LIAISON OFFICER (SLO)
Nel quadro della normativa vigente, la società ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer (abbreviato “SLO”) con l’obiettivo di migliorare ed agevolare i rapporti, la comunicazione e la collaborazione con i tifosi.
Tale soggetto dovrà rappresentare il punto di riferimento e di contatto per i tifosi, che sono invitati ad una specifica interazione, nonché al rispetto dei compiti e delle prerogative dello stesso.
Capo II
IL SISTEMA DI GRADIMENTO
7. SANZIONI
La capacità di assicurare un ambiente sicuro e tutelare quanti intendono partecipare a gare e manifestazioni sportive della società – ponendo particolare attenzione alle esigenze di bambini e nuclei familiari – impone alla CAVESE 1919 SRL di adottare un sistema sanzionatorio come contraltare delle prescrizioni poste a tutela dei comportamenti sani e virtuosi.
In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (come da modifica apportata dal C.U. n. 139 del 17 giugno 2019) e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’8 maggio 2018, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel presente Codice di Condotta e nel Regolamento d’Uso saranno oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della società. Quest’ultima potrà anche ritirare in via temporanea o definitiva il proprio gradimento – presupposto indispensabile ai fini dell’accesso all’impianto sportivo – a coloro che si renderanno protagonisti di condotte contrastanti con i predetti principi e regole.
In caso di violazione del presente Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso la società CAVESE 1919 SRL potrà adottare le seguenti misure, senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società:
- diffida al rispetto del Codice di Condotta e/o del Regolamento d’Uso;
- allontanamento dall’impianto anche in corso di gara;
- sospensione per una o più gare o per un determinato periodo di tempo o risoluzione dell’abbonamento, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- rifiuto a contrarre in relazione all’acquisto di uno o più tagliandi di ingresso per una o più gare o per un determinato periodo di tempo e/o in relazione all’acquisto di un abbonamento per una o più stagioni successive.
Nella determinazione della misura adottata, saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- l’intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
- la gravità della violazione;
- il danno, anche non economico, causato ad altri sostenitori e/o alla società e/o a soggetti terzi;
- la commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti (cosiddetta “recidiva”);
- la causazione di un pericolo effettivo per l’ordine pubblico o l’incolumità
individuale;
- l’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione.
Inoltre, si precisa che:
- le misure sopra indicate potranno essere applicate anche congiuntamente, nella misura prevista nei precedenti paragrafi;
- nel caso in cui con una sola condotta siano state commesse più violazioni, si applica la misura più grave per esse previste;
- nei casi di particolare tenuità, la Società potrà decidere di non applicare alcuna sanzione;
- anche in caso di applicazione, nei confronti dei destinatari, di una delle suddette misure, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente (ad es., sotto il profilo penale o amministrativo), nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica
Autorità (quali il cosiddetto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive –
Daspo).
8. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Le misure da applicare unitamente alla relativa decorrenza sono stabilite dal Delegato alla Sicurezza della società sulla base degli elementi di cui al paragrafo 7, delle evidenze e delle informazioni raccolte.
L’interessato sarà informato circa l’applicazione della misura mediante comunicazione inviata, a mezzo email o posta elettronica certificata o raccomandata a.r., all’indirizzo risultante dal modulo di abbonamento o dai pubblici registri.
9. RIESAME
Ricevuta l’informazione circa l’applicazione della misura o comunque la sospensione o il ritiro del gradimento, entro i successivi 15 (quindici) giorni l’interessato avrà facoltà di richiedere gli atti e di riceverne copia a proprie spese. Il reclamo – che non interrompe in via cautelare gli effetti della sanzione comminata – deve essere presentato a mezzo di memoria scritta e/o richiesta di audizione
Il riesame della misura da parte dell’Organismo di Vigilanza – di cui al “Modello
Organizzativo, Gestione e Controllo” adottato dalla società in riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001 – deve essere formalizzato a mezzo di email da inviare all’indirizzo odv@cavese1919.it.
In tale attività di riesame, l’interessato potrà rappresentare la propria posizione anche facendo ricorso alla presentazione di memorie difensive.
L’Organismo di Vigilanza deciderà in via definitiva, sulla base degli elementi a disposizione, se confermare, modificare o revocare la misura applicata, dandone in ogni caso informativa all’interessato, fermi restando i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa vigente.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
10. RISERVA DI MODIFICA
La società si riserva di apportare modifiche, integrazioni ed aggiornamenti al presente Codice. Nel caso in cui vi siano novazioni legislative – anche in corso di stagione o comunque se di rilevante portata – le modifiche avranno efficacia e validità immediata anche per quanti abbiano già acquistato titoli di accesso.
Capo IV TRATTAMENTO DATI PERSONALI
11. PRIVACY
L’impianto sportivo è dotato di impianto di videosorveglianza (sistema di registrazione audio/video), i cui dati prodotti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003
n.196 (di seguito “Codice Privacy”) nonché delle disposizioni del Regolamento Europeo
GDPR n. 679 /2016 (di seguito “GDPR”) e la cui finalità è collegata a motivi di ordine e sicurezza pubblica. La società conserverà i dati fino a 7 (sette) giorni successivi dall’evento e potrà porli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.